Nel
caso di acquisto
della
"prima
casa" e'
prevista una
serie di
agevolazioni :
l'imposta di
registro, o in
alternativa
l'Iva, si paga
con aliquota
ridotta; le
imposte
ipotecarie e
catastali sono
dovute in misura
fissa.
Per fruire delle
agevolazioni
prima casa non
e' necessario
che l'immobile
acquistato sia
destinato ad
abitazione
propria e/o dei
familiari.
Lo sconto
fiscale vale
anche per
l'acquisto di
pertinenze, sia
pure effettuato
con atto
separato, ma con
il limite di una
sola pertinenza
per ciascuna
delle seguenti
categorie
catastali: C/2,
cantina o
soffitta; C/6,
box o posto
auto; C/7,
tettoia.
I requisiti
necessari per
fruire delle
agevolazioni
prima casa sono:
ABITAZIONE
non
deve
avere
le
caratteristiche
di
lusso
indicate
dal
decreto
ministeriale
2
agosto
1969,
in
"Gazzetta
Ufficiale"
218
del
27/08/1969;
deve
essere
ubicata
nel
Comune
dove
l'acquirente
ha la
propria
residenza
o in
cui
intende
stabilirla
entro
18
mesi
dall'
acquisto
(il
termine
e'
stato
elevato
da 12
a 18
mesi
dal 1�
gennaio
2001),
oppure
nel
Comune
in cui
l'acquirente
svolge
la
propria
attivita'
se
l'acquirente
si e'
trasferito
all'estero
per
lavoro,
l'immobile
deve
essere
situato
nel
Comune
ove ha
sede o
esercita
l'attivita'
l'azienda
da cui
dipende;
l'immobile
puo'
essere
ubicato
in
qualsiasi
Comune
del
territorio
italiano
se
l'acquirente
e'
cittadino
italiano
residente
all'estero
(iscritto
all'Aire);
per
fruire
delle
agevolazioni
prima
casa
non e'
necessario
che
l'immobile
acquistato
sia
destinato
ad
abitazione
propria
e/o
dei
familiari,
tant'e'
che
puo'
essere
acquistata
con le
agevolazioni
"prima
casa"
anche
un'abitazione
affittata
o da
affittare
dopo
l'acquisto
(circolari
n. 19/E
del 1
marzo
2001 e
n 1/E
del 2
marzo
1994).
ACQUIRENTE
L'acquirente,
o gli
acquirenti,
devono
dichiarare
nell'atto
di
compravendita:
di
non
essere
titolare
esclusivo
(proprietario
al
100%)
o in
comunione
con il
coniuge
(la
comproprieta'
con un
soggetto
diverso
dal
coniuge
non e'
ostativa)
di
diritti
di
proprieta',
usufrutto,
uso e
abitazione
di
un'altra
casa
di
abitazione
nel
territorio
del
Comune
dove
sorge
l'immobile
oggetto
dell'acquisto
agevolato;
di
non
essere
titolare,
neppure
per
quote
o in
comunione
legale
con il
coniuge,
su
tutto
il
territorio
nazionale,
di
diritti
di
proprieta'
o nuda
proprieta',
usufrutto,
uso e
abitazione
su
altra
casa
di
abitazione
acquistata,
anche
dal
coniuge,
usufruendo
delle
agevolazioni
fiscali
prima
casa.
di
impegnarsi
a
stabilire
la
residenza,
entro
18
mesi
dall'acquisto,
nel
territorio
del
Comune
dove
e'
situato
l'immobile
da
acquistare,
qualora
gia'
non vi
risieda.
Per il
personale
delle
Forze
armate
e
delle
Forze
di
polizia
non e'
richiesta
la
condizione
della
residenza
nel
Comune
dove
si
trova
l'immobile
acquistato
con le
agevolazioni
prima
casa.
PERDITA
DELLE
AGEVOLAZIONI
L'acquirente
decade
dalle
agevolazioni
prima casa
quando:
le
dichiarazioni
previste
dalla
legge
nell'atto
di
acquisto
sono
false;
non
trasferisce
entro
18
mesi
la
residenza
nel
Comune
in cui
e'
situato
l'immobile
oggetto
dell'acquisto;
vende
o dona
l'abitazione
prima
che
sia
decorso
il
termine
di 5
anni
dalla
data
di
acquisto,
a meno
che entro
un
anno
non
proceda
al
riacquisto
di un
altro
immobile
da
adibire
a
propria
abitazione
principale.
La
decadenza
dell'agevolazione
comporta
il
recupero
dell'imposta
nella
misura
ordinaria
(al
netto
di
quanto
gia'
corrisposto
)
nonche'
l'applicazione
di una
sanzione
pari
al 30%
dell'imposta,
oltre
gli
interessi
di
mora.
CONTROLLI
E
VERIFICHE
L'Ufficio
delle
Entrate
competente
per
territorio
puo'
esercitare
l'azione
di
controllo
e verifica
sulla
sussistenza
dei
requisiti
"prima
casa",
entro il
termine
massimo di
tre anni.
Il periodo
si calcola
a partire
dallo
scadere
del
termine
previsto
per
soddisfare
le
richieste
stabilite
dalla
legge. I
tre anni
decorrono
quindi:
- dalla
data
dell'atto
di
acquisto
per le
false
dichiarazioni
rilasciate
sul
possesso
dei
requisiti
richiesti;
- dallo
scadere
del
termine
dei 18
mesi
previsto
per il
trasferimento
della
residenza
nel nuovo
comune se
al momento
dell'acquisto
si abitava
in altra
localita';
- dalla
data di
cambio di
residenza
per la
vendita
della casa
entro
cinque
anni
dall'acquisto,
senza
ricomprarne
un'altra
nei dodici
mesi
successivi.
Per poter
procedere
all'accertamento
l'Ufficio
delle
Entrate
deve
portare
prove
circostanziate.
Chi,
riacquistando
una
prima
casa,
ne ha
venduto
una
comprata
da un'
impresa
prima
del 22
maggio
1993
con l'
Iva al
2% o
4%, o
di cui
era
assegnatario
in
cooperativa
edilizia,
anche
prima
del 30
dicembre
1993.
In
tali
casi
deve
dimostrare
che
alla
data
di
acquisto
o di
assegnazione
dell'immobile
alienato
era in
possesso
dei
requisiti
richiesti
dalla
normativa
allora
vigente
in
materia
di
acquisto
della
prima
casa e
che la
vendita
e'
avvenuta
entro
un
anno
dal
riacquisto.
Chi
ha
fatto
costruire
in
proprio,
con
contratto
di
appalto,
l'antecedente
prima
casa
da un'
impresa,
anche
prima
del 22
maggio
1993.
Il
contratto
di
appalto
dovrebbe
essere
scritto
e
registrato
e,
alla
data
di
consegna
dell'immobile
alienato,
il
contribuente
deve
essere
stato
in
possesso
dei
requisiti
allora
previsti
dalla
legge
per
l'acquisto
della
prima
casa.
Chi,
riacquistando
una
prima
casa,
ne ha
donato
una
acquistata
dopo
il 24
aprile
1982
con i
benefici
prima
casa o
con
Iva
ridotta,
purche'
la
donazione
sia
avvenuta
entro
un
anno
dal
riacquisto.
Chi
ha
dato
in
permuta
una
prima
casa,
in
cambio
di una
nuova.
In tal
caso
la
detrazione
va
calcolata
non in
base
all'
imposta
di
registro
pagata
per la
permuta
(che
riguarda
due
immobili),
ma in
modo
proporzionale
rispetto
all'unico
immobile
interessato.
Chi
acquista
una
prima
casa
in
comproprieta',
fino
al
limite
dei
tributi
pagati
a
titolo
di
registro
o Iva
dal
singolo
comproprietario
per la
propria
quota.
Chi
acquista
un
immobile
non
ultimato,
a
condizione
che,
una
volta
ultimato,
non
sia da
considerare
"di
lusso".
Chi
vende
una
casa
ereditata
o
avuta
in
donazione,
qualora
il
defunto
o il
donatore
l'abbia
acquistata
con i
benefici
prima
casa.
Il
credito
d'
imposta
si
trasferisce
agli
eredi,
va
riportato
nella
denuncia
di
successione
e
incrementa
l'imponibile
da
tassare.
Chi
acquista,
o ha
acquistato
e
rivenduto,
un
immobile
classificato
nella
categoria
A/10
(uffici),
ma di
fatto
adibito
a
prima
abitazione,
a
condizione
che si
possa
dimostrare
l'effettiva
destinazione.
AGEVOLAZIONI
Se
chi vende
l'immobile
e' un
privato,
si applica
l'imposta
di
registro
del 3% in
luogo del
7% sul
valore
dichiarato,
oltre le
imposte
ipotecaria
e
catastale
nella
misura
fissa di
168 euro
ciascuna.
Se
il
venditore
e'
un'impresa
costruttrice
o una
societa'
immobiliare
che ha per
oggetto,
esclusivo
o
principale,
la
compravendita
di
immobili,
l'Iva e'
ridotta al
4% (
invece del
10% ) e le
imposte di
registro,
ipotecaria
e
catastale
vengono
riscosse
nella
misura
fissa di
168 euro
ciascuna.
TABELLA
RIASSUNTIVA
DEI
VANTAGGI
PER LA
PRIMA CASA
IMPOSTA
PRIMA
CASA
ALTRE
acquisto
da
privato
REGISTRO
3
%
7
%
IPOTECARIA
168
2
%
CATASTALE
168
1
%
acquisto
da
impresa
IVA
4
%
10
%
REGISTRO
168
168
IPOTECARIA
168
168
CATASTALE
168
168
Dal
1�
gennaio
2002, chi
vende un
immobile
non deve
piu'
pagare l'Invim
(soppressa
con la
legge
28/12/2001,
n.448).
Le
agevolazioni
per la
prima casa
sono
estese
anche alle
pertinenze
dell'immobile
principale,
classificate
o
classificabili
nelle
categorie
catastali
C/2, C/6 e
C/7 .
L'agevolazione
e' ammessa
limitatamente
ad una
sola
pertinenza
per
ciascuna
categoria.
Per essere
considerati
pertinenza
non e'
necessario
che il box
o il posto
auto
risultino
ubicati
nel
medesimo
edificio o
complesso
immobiliare
nel quale
e' sita
l'abitazione
principale.
Se
per il
nuovo
acquisto
si prevede
un'
imposta
superiore
al credito
fiscale
spettante,
si paga
solo la
differenza.
Al
contrario,
se il
bonus
fiscale
dovesse
essere
superiore
all'importo
dell'imposta
di
registro o
Iva da
pagare per
la nuova
abitazione,
la parte
di credito
eccedente
non dara'
luogo a
rimborso e
quindi
andra'
perduta,
come
illustrato
nella
tabella
sottostante.
Si
segnala
che la
legge 23
dicembre
2005, n.
266
(Finanziaria
2006)
prevede la
possibilita'
negli
acquisti
tra
privati di
venire
tassati
sul valore
catastale
dell'immobile
anziche'
sul
corrispettivo
convenuto
tra le
parti
dichiarato
nel
rogito.
Dichiarare
nell'atto
di
acquisto
il prezzo
pagato
comportera'
senz'altro
un aumento
della
parcella
notarile:
gli
onorari,
infatti,
sono
rapportati
al valore
dell'immobile.
Tuttavia,
la
Finanziaria
2006
obbliga i
notai a
ridurre,
in questi
casi, il
proprio
onorario
del 20%, e questo
un diritto
riconosciuto
al
contribuente.
La
normativa
vigente
prevede
inoltre un
credito
d'imposta
per le
persone
che hanno
ceduto
l'abitazione
a suo
tempo
acquistata
fruendo
dei
benefici
previsti
per la
prima casa
ai fini
dell'imposta
di
registro e
dell'Iva,
ed entro
un anno
dalla
vendita
acquistano
un'altra
abitazione
non di
lusso
costituente
prima
casa.
COME
CALCOLARE
IL
CREDITO
D'
IMPOSTA
Valore
prima
casa
Imposta
pagata
Valore
nuova
prima
casa
Imposta
dovuta
Bonus
spettante
Imposta
da
pagare
77.469
3.099
103.291
4.132
3.099
1.033
103.291
4.132
154.937
6.197
4.132
2.065
154.937
6.197
129.114
5.165
5.165
0
206.583
8.263
165.266
6.611
6.611
0
CASI
PARTICOLARI
Nel
caso di
acquisto
di due
appartamenti
contigui
allo scopo
di
riunirli
in
un'unica
abitazione,
le
agevolazioni
prima casa
spettano
limitatamente
ad uno
solo degli
appartamenti,
anche se
gli stessi
vengono
acquistati
contemporaneamente
e con un
unico
atto. Nel
momento
dell'acquisto,
infatti,
si
configurano
come due
unita'
abitative
separate e
corrispondenti
a diverse
unita'
catastali.
Al
contrario,
se i due
appartamenti
contigui
da
acquistare
non sono
frazionati
al momento
dell'acquisto
e sono
destinati
a
costituire
un'unica
unita'
abitativa
non di
lusso,
l'agevolazione
prima casa
spetta per
entrambi
gli
immobili
(circolare
38/E del
12 agosto
2005).
Le
aliquote
ridotte
sono
dovute
anche a
chi
acquista,
successivamente,
nuove
quote di
un
immobile
gia'
beneficiato
delle
agevolazioni.
Ai
fabbricati
in corso
di
costruzione
o allo
stato
rustico,
nonche' a
quelli in
corso di
ristrutturazione
si
applicano
le
agevolazioni
prima
casa.
Nel
caso di
acquisto
di un
appartamento
da parte
di coniugi
in regime
di
comunione
legale,
qualora
solo uno
avesse i
requisiti
soggettivi
per
usufruire
delle
agevolazioni
prima
casa, il
beneficio
fiscale
spetta al
50%, cioe'
solo per
la quota
del
coniuge in
possesso
dei
requisiti
richiesti.
L'Agenzia
delle
Entrate
con la
circolare
dell'agosto
2005 ha
precisato
che:
- se
entrambi i
coniugi
possiedono
i
requisiti
per
usufruire
delle
agevolazioni,
lo sconto
spetta
sull'intero
valore
dichiarato;
- se uno
solo dei
coniugi
possiede
tutti i
requisiti
previsti
dalla
normativa,
perche'
l'altro
prima del
matrimonio
aveva gia'
beneficiato
degli
sconti, le
agevolazioni
"prima
casa"
competono
solo
limitatamente
alla quota
di sua
spettanza.
Sulla
restante
parte si
pagheranno
le
aliquote
intere.
La
circolare,
inoltre,
ha
ritenuto
che, se al
momento
del rogito
e'
presente
solo uno
dei
coniugi,
le
agevolazioni
competono,
eventualmente,
al solo
contribuente
presente.
La
normativa
richiede
esplicitamente
la
presenza
per poter
usufruire
delle
aliquote
ridotte.
In
presenza
della
stipula di
un
contratto
preliminare
e'
possibile
chiedere
l'applicazione
del regime
agevolato
con la
"promessa"
di essere
in
possesso
dei
requisiti
richiesti
al momento
della
stipula
dell'atto
definitivo.
Il
contratto
preliminare
e'
soggetto
all'imposta
di
registro
nella
misura
fissa di
168 euro.
Qualora
siano
versati
degli
acconti
sul prezzo
pattuito:
- se il
venditore
e' un
privato,
gli
acconti
saranno
assoggettati
all'imposta
di
registro
del 3%;
- se il
venditore
e'
un'impresa
che opera
nel campo
dell'edilizia,
sugli
acconti si
applichera'
l' Iva in
misura
ridotta
del 4%.
Nel
caso di
permuta,
cioe' del
trasferimento
reciproco
della
proprieta'
di un
immobile,
trovano
applicazione
le
agevolazioni
prima
casa,
qualora ne
sussistano
i
requisiti.
Il
bonus
fiscale
vale anche
se la
vecchia
casa
(acquistata
con le
agevolazioni)
e' stata
ereditata
o ricevuta
in
donazione
e puo'
essere
utilizzato
per
abbattere
le imposte
da pagare
sull'acquisto
di una
nuova
prima
casa,
sempreche'
l'operazione
avvenga entro
un anno
dalla
vendita
della
vecchia
prima
casa.
COME
UTILIZZARE
IL CREDITO
D'IMPOSTA
Il
credito
d'imposta
puo'
essere
utilizzato:
in
diminuzione
dell'imposta
di
registro
dovuta
sul
nuovo
acquisto;
in
diminuzione
delle
imposte
di
registro,
ipotecaria
e
catastale,
dovute
su
atti e
denunce
presentati
dopo
la
data
di
acquisizione
del
credito;
in
diminuzione
dell'Irpef
dovuta
in
base
alla
prima
dichiarazione
successiva
al
nuovo
acquisto,
ovvero
alla
dichiarazione
da
presentare
nell'anno
in cui
e'
stato
effettuato
il
riacquisto
stesso;
in
compensazione
con
altri
tributi
e
contributi
dovuti
in
sede
di
versamenti
unitari
con il
modello
F24
(usando
il
codice
tributo
6602).
INTERESSI
PASSIVI
SUI MUTUI
IPOTECARI
L'articolo 2
della legge
finanziaria
23 dicembre
2000, n.
388, per
quanto
concerne la
detrazione
degli
interessi
passivi
pagati sui
mutui
ipotecari
contratti
per
l'acquisto
della prima
casa, ha
introdotto
nuove
disposizioni
di maggior
favore per
il
contribuente.
Infatti, dal
1
gennaio
2001 la
detrazione
di imposta
puo'
essere
riconosciuta
a
condizione
che:
l'immobile
sia
adibito
ad
abitazione
principale
entro
un
anno
dall'acquisto
(termine
elevato
da sei
mesi a
un
anno
dal 1�
gennaio
2001);
l'acquisto
dell'unita'
immobiliare
deve
essere
effettuato
nell'anno
antecedente
o
successivo
rispetto
alla
data
di
stipula
del
mutuo.
Per
abitazione
principale
si
intende
quella
in cui
il
contribuente
o i
suoi
familiari
dimorano
abitualmente.
A tal
fine
rilevano
le
risultanze
dei
registri
anagrafici
o
l'autocertificazione
redatta
ai
sensi
del
Dpr 28
dicembre
2000,
n.
445,
con la
quale
il
contribuente
puo'
attestare
che la
sua
dimora
effettiva
e'
diversa
da
quella
risultante
in
anagrafe.
Il
diritto
alla
detrazione
non si
perde
se
l'unita'
immobiliare
non e'
adibita
ad
abitazione
principale
entro
un
anno a
causa
di
trasferimento
del
contribuente
per
motivi
di
lavoro.
Parimenti,
non si
tiene
conto
delle
variazioni
di
domicilio
dipendenti
da
ricoveri
permanenti
in
case
di
riposo
o in
centri
di
assistenza
sanitaria,
a
condizione
che
l'abitazione
non
sia
locata. Il
requisito
della
dimora
abituale
non e'
richiesto
al
personale
delle
Forze
armate
e
delle
Forze
di
polizia
ad
ordinamento
sia
militare
che
civile.
Per i
mutui
ipotecari
stipulati
per
l'acquisto
della
"prima
casa"
da
adibire
ad
abitazione
principale
spetta
la
detrazione
del
19%
dell'imposta
sul
reddito
per i
seguenti
oneri:
interessi
passivi;
oneri
accessori;
quote
di
rivalutazione
dipendenti
da
clausole
di
indicizzazione.
Tra
gli
oneri
accessori
vanno
compresi,
tra
gli
altri,
la
commissione
dovuta
per
l'intermediazione,
gli
oneri
fiscali
(compresa
l'imposta
per
l'iscrizione
o la
cancellazione
di
ipoteca),
le
spese
notarili
per la
stipula
del
contratto
di mutuo
ipotecario,
le
spese
di
istruttoria,
di
perizia
tecnica
ecc.
L'importo
annuo
complessivo
(compresi
gli
oneri
accessori)
su cui
applicare
la
detrazione
del
19% e'
di
3.615,20
euro.
Pertanto
la
detrazione
non
puo'
superare
686,8
euro
(19%
di
3.615,20
euro).
Se il
mutuo
e'
cointestato
a
entrambi
i
coniugi,
ciascuno
di
essi
puo'
fruire
della
detrazione
unicamente
per la
propria
quota
di
interessi;
ma in
caso
di
coniuge
fiscalmente
a
carico
dell'altro,
la
detrazione
spetta
a
quest'ultimo
per
entrambe
le
quote.
L'acquisto
di un
immobile
locato
non fa
perdere
il
diritto
alla
detrazione
degli
interessi
passivi
del
mutuo
a
condizione
che:
entro
tre
mesi
dall'acquisto
sia
stato
notificato
al
locatario
l'atto
di
intimazione
di
licenza
o di
sfratto
per
finita
locazione;
entro
un
anno
dal
rilascio
dell'immobile
lo
stesso
sia
adibito
ad
abitazione
principale.
La
detrazione
per
gli
interessi
passivi
pagati
non
viene
perduta
nell'ipotesi
in cui
l'immobile
acquistato
sia
oggetto
di
ristrutturazione
edilizia,
comprovata
dalla
concessione
edilizia
o da
atto
equivalente.
In tal
caso
la
detrazione
spetta
a
decorrere
dalla
data
in cui
l'unita'
immobiliare
e'
adibita
a
dimora
abituale,
e
comunque
entro
due
anni
dall'acquisto.
Per i
contratti
di
mutuo
stipulati
prima
del
1993
l'importo
massimo
detraibile
e' di
Euro
3.615,20
per
ogni
mutuatario,
a
condizione
che:
l'immobile
sia
stato
adibito
ad
abitazione
principale
alla
data
dell'8
dicembre
1993;
nella
rimanente
parte
dell'anno
1993,
e
negli
anni
successivi,
il
contribuente
non
abbia
variato
l'abitazione
principale
per
motivi
diversi
da
quelli
di
lavoro.
Sui
mutui
ipotecari
stipulati
dopo
il 1�
gennaio
1993
la
detrazione
spetta
per un
importo
complessivo
di
Euro
3.615,20,
se
sussistono
le
seguenti
condizioni:
l'immobile
e'
stato
adibito
ad
abitazione
principale
entro
sei
mesi
dall'acquisto
(ovvero
entro
l'8
giugno
1994
per i
soli
mutui
stipulati
nell'anno
1993),
ma a
decorrere
dall'anno
2001 entro
un
anno;
l'acquisto
e'
avvenuto
nei
sei
mesi
antecedenti
o
successivi
alla
data
di
stipulazione
del
mutuo
ovvero,
a
decorrere
dal
2001,
entro
un
anno.
Tabella
riassuntiva
dei mutui
per
acquisto
abitazione
principale
data
stipula
mutuo
limite
detraibilita'
(19% di
interessi
e oneri
aggiuntivi)
termine
per
adibire
ad
abitazione
principale
data
di
acquisto
prima
del 1993
Euro
3.615,20
per
ciascun
cointestatario
8/12/1993
1993
Euro
3.615,20
complessivi
(anche se
il
contribuente
dal
9/12/93 ha
variato
l'abitazione
principale
per motivi
di lavoro)
8/06/1994
6
mesi
antecedenti
o
successivi
alla data
di
stipulazione
del mutuo
1994/2000
Euro
3.615,20
complessivi
entro
6 mesi
dall'acquisto
dal
2001
entro
un anno
dall'
acquisto o
dal
rilascio
dell'immobile
acquistato
locato
(due in
caso di
ristrutturazione
in corso)
un
anno
antecedente
o
successivo
alla data
di
stipulazione
del mutuo